
Differenza fra disdetta e recesso
Quando si parla di diritto di recesso bisogna chiarirne bene il significato. DISDIRE e RECEDERE un contratto, non sono sinonimi, anche se ci riferisce di fatto ad una cessazione di un contratto e dei i suoi vincoli.
A ben vedere si tratta di due situazioni differenti: ovvero, disdetta significa impedire il rinnovo del contratto alla scadenza, comunicandolo entro i termini previsti; mentre il recesso è l’estinzione del contratto prima della sua naturale scadenza.
Entriamo nel merito dei due casi specifici
Diritto di recesso (o di ripensamento)
Con la diffusione degli e-commerce, per agevolare gli acquisti si è diffusa questa norma del diritto al ripensamento. Infatti tutti gli acquisti effettuati a distanza, ovvero con la vendita di beni o servizi al di fuori di un punto vendita fisico, esiste un diritto di recesso (o di ripensamento) unilaterale senza obbligo di comunicarne il motivo e senza penali, che può essere esercitato anche tramite raccomandata A/R fino a 14 giorni dalla data della stipula del contratto, oppure, dalla data in cui il consumatore riceve il prodotto acquistato. Rientrano nella normativa sulle vendite a distanza (D.Lgs. 19/08/2005 n° 190 che ha recepito la direttiva europea 2002/65/CE) anche alcuni servizi finanziari stipulati a distanza, quali polizze assicurative di Responsabilità Civile (compresa la r.c.a.) e assicurazioni sulla vita, purché acquistate telefonicamente oppure online.
Nel caso di polizze assicurative sulla vita individuali, il contraente ha il diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della chiusura del contratto, come regolamentato dall’art. 177 del Codice delle Assicurazioni. La maggiore complessità di questa tipologia di assicurazioni. giustifica questo lasso di tempo più ampio rispetto ad altri
Diritto di recesso, quando non è applicabile
Per esercitare il diritto di recesso sia esercitabile il contratto assicurativo non deve essere stato stipulato in filiale, o presso un’agenzia fisica, e la polizza assicurativa deve avere una durata complessiva superiore ai sei mesi. Nei casi di assicurazioni brevi(polizze viaggio, polizze temporanee auto o moto di durata inferiore a 6 mesi), tale procedura non è attuabile. Alcune assicurazioni viaggio, prevedono ugualmente il diritto di recesso, per essere più appetibili dagli acquirenti, che devono sempre leggere con attenzione le polizze prima di sottoscriverle.
Nel caso di sinistro nei primi 14 giorni dalla data della firma della r.c.a. il diritto al ripensamento decade.
Recesso polizza assicurativa, alcuni casi
1) Assicurazione auto (polizza r.c.a.)
Il tacito rinnovo per le Rc auto e moto è stato abolito il 1 gennaio 2013 quindi, il contratto decade alla naturale scadenza, infatti per estinguerlo è sufficiente non effettuare il pagamento per l’anno successivo.
Non è consigliabile recedere prima della scadenza anche sei si è scelto di pagare semestralmente, perchè il pagamento sottoscritto è valido per l’intera annualità, quindi la scadenza semestrale prevista, non è relativa al contratto ma alla seconda rata di pagamento che deve essere sempre pagata. Ma è sconsigliato perchè l’attestato di rischio si matura nel corso dei 12 mesi di assicurazione e la compagnia non può rilasciarlo se questi non vengono completati. Se viene a mancare l’attestato di rischio la nuova compagnia è obbligata ad assicurare il veicolo nella categoria 18 bonus-malus 18, che è la più alta.
Solo in caso di variazione dello stato del veicolo (vendita, distruzione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della pubblica circolazione, demolizione) è previsto il recesso anticipato con rimborso relativo al periodo già pagato.
2) Recesso polizze vita, infortuni ecc
Bisogna distinguere Tra:
- Polizze annuali senza tacito rinnovo, si estinguono dopo 15 giorni dalla scadenza, non bisogna inviare richiesta di disdetta
- Polizze annuali con tacito rinnovo: bisogna inviare raccomandata a/r di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, e naturalmente dopo aver eseguito il pagamento del premio annuale.
- Polizze pluriennali stipulate prima del 3 aprile 2007: si può recedere (tramite raccomandata a/r inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale) dopo aver maturato almeno 3 anni dalla sottoscrizione.
- Polizze pluriennali sottoscritte fra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009: la disdette annuale deve avere un preavviso di 60 giorni
- Polizze pluriennali stipulate dopo il 15 agosto 2009: in questi casi particolari le compagnie devono prevedere uno sconto obbligatoriamente, rispetto alla tariffa ordinaria. Possono avere una durata inferiore o pari a 5 anni, non sono estinguibili prima della loro naturale scadenza, o superiore a 5 anni, il recesso può essere esercitato annualmente (ma solo dopo aver maturato almeno 5 anni) con preavviso di 60 giorni.
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